ࡱ > bjbjb3b3 7 Yg Yg1 D D א א א א א 8 # n r , D p $ $ & & & & & & $ G t J ) א r r J א א s א א $ $ "> F h j P8 B >J I 0 v 0 p j j J א \ J J d D Y : COMUNE DI LARIANO (PROVINCIA DI ROMA) Capitolato speciale dAppalto Opere per efficientamento energetico Pubblica illuminazione ex art. 1 comma 29 L.160/2019 annualit 2021#{GUID_A8236452-BEF9-426E-AFE5-3F1E2A6D1129|LIVELLO_1|TESTO_Oggetto, ammontare e forma dell'appalto - Descrizione, forma, dimensioni e variazioni delle opere_END}&CAPITOLO 1 OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE #{GUID_ADA6EAEE-BE5B-47E1-91E9-396D3F6D4813|LIVELLO_2|TESTO_Oggetto dell'appalto_END}& Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: Pubblica Illuminazione delle Strade Comunali nell'ambito del dei contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altres compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nellofferta tecnica presentata dallappaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante. L'esecuzione dei lavori sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento 8436938D7A e il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento D56G20000720001 #{GUID_D86486ED-89EE-4312-9F4F-61D65C084BBD|LIVELLO_2|TESTO_Suddivisione in lotti_END}& Art 1.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI Il presente appalto non suddivisibile in Lotti funzionali. #{GUID_BEA3D4D0-86FA-45EC-B61F-01C25B4FA5B9|LIVELLO_2|TESTO_Forma dell'appalto_END}& Art 1.3 FORMA DELL'APPALTO Il presente appalto dato a: Misura mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi Nellappalto a corpo il corrispettivo consister in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente allopera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti. Nellappalto a misura, invece, il corrispettivo consister nellindividuazione di un prezzo per ogni unit di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantit eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, limporto di un appalto a misura risulter variabile. In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto: Tipo di appaltoCriteri di offertaA MISURAOfferta a prezzi unitari Nellambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione disciplinata dal successivo articolo HYPERLINK "../../comune 2019/28 Efficientamento 90.000/HYPER_PUNTO_IND|330|Norme"Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori. L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) sintetizzato come segue: Quadro economico di sintesia) Per lavori a CORPOEuro 0b) Per lavori a MISURAEuro 145.000,00c) Per lavori in ECONOMIAEuro 0Totale dei LavoriEuro 145.000,00 di cui per costi della sicurezzaEuro 4.350,00 La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: $MANUAL$. #{GUID_231096AA-9B15-4F4F-B19F-DE48CA01E492|LIVELLO_3|TESTO_Quadro economico_END}&Art 1.3.1 QUADRO ECONOMICO GENERALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA R E T E V I A R I A C O M U N A L E D E S C R I Z I O N E P a r z i a l i I m p o r t i T o t a l i A ) I M P O R T O L A V O R I A M I S U R A - F O R N I T U R A E P O S A I N O P E R A I m p o r t o d e i l a v o r i 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 D i c u i a b a s e d ' a s t a 1 4 0 . 6 5 0 , 0 0 D i c u i o n e r i p e r l a s i c u r e z z a : 4 . 3 5 0 , 0 0 S O M M A N O 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 B ) S O M M E A D I S P O S I Z I O N E D E L L ' A M M I N I S T R A Z I O N E I V A s u i L a v o r i 1 0 % 1 4 . 5 0 0 , 0 0 I m p r e v i s t i 2 . 1 2 0 , 0 0 I V A s u i i m p r e v i s t i 1 0 % 2 1 2 , 0 0 i n c e n t i v o a r t . 1 1 3 d e l D L g s 5 0 / 2 0 1 6 2 . 9 0 0 , 0 0 l a v o r i i n e c o n o m i a S C A V I E R I P R I S T I N I C A V I D O T T I I V A i n c l u s a 1 5 . 2 6 8 , 0 0 S O M M A N O 3 5 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 , 0 0 T O T A L E G E N E R A L E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 # { G U I D _ 8 1 5 7 E 7 E D - B 6 1 5 - 4 6 9 5 - 9 6 3 9 - 6 6 3 7 9 2 5 4 B D D B | L I V E L L O _ 2 | T E S T O _ A m m o ntare dell'appalto_END}& Art 1.4 AMMONTARE DELL'APPALTO L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 145.000,00 (diconsi Euro centoquarantacinquemila oltre IVA. L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro 140.650,00, per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 14.350,00, che non sono soggetti a tale ribasso. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cos come richiesto dallart. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruit dellofferta. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: a) CATEGORIA PREVALENTE Cod.DescrizioneImporto (Euro) in cifrein lettere%O1Assimilabile OG11145.000,00100,00 I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dellappaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale. #{GUID_E1694C73-9CE8-461C-B59C-71FF5E47A7B5|LIVELLO_2|TESTO_Affidamento e contratto_END}&Art. 1.5 AFFIDAMENTO E CONTRATTO Divenuta efficace laggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo lesercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nellinvito ad offrire, ovvero lipotesi di differimento espressamente concordata con laggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, laggiudicatario pu, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Allaggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Il contratto stipulato, a pena di nullit, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalit elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo luso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. #{GUID_35150F76-C474-49D2-8652-00696C7882B5|LIVELLO_2|TESTO_Forma e principali dimensioni delle opere_END}&Art. 1.6 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformit alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovr attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della localit ove dovr realizzarsi e le principali dimensioni: Efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione, mediante sostituzione delle lampade ed adeguamento degli impianti #{GUID_B12E106A-3FF9-4305-927B-5A46CEEA5AF2|LIVELLO_2|TESTO_Variazioni delle opere progettate_END}&Art. 1.7 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Le eventuali modifiche, nonch le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalit previste dallordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera o la sua utilizzazione, senza necessit di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate allarticolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potr alterare la natura complessiva del contratto. In caso di pi modifiche successive, il valore sar accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, la stazione appaltante pu imporre allappaltatore lesecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dallofferta tecnica presentata dallappaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dellindividuazione del quinto dobbligo di cui al periodo precedente. In tal caso lappaltatore non pu far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli pu vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si proceder alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo HYPERLINK "../../comune 2019/28 Efficientamento 90.000/HYPER_PUNTO_IND|433|""Disposizioni generali relative ai prezzi". #{GUID_BDC50305-0456-4FC0-80C7-222AD4397E0E|LIVELLO_1|TESTO_Disposizioni particolari riguardanti l'appalto_END}&CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO #{GUID_A61B4A60-C50C-4369-A015-6AD3DCC0A186|LIVELLO_2|TESTO_Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni_END}& Art. 2.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE L'appalto soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. L'Appaltatore tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonch le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. #{GUID_1047A980-3EEC-4C38-9B2E-9EB99670255C|LIVELLO_2|TESTO_Documenti che fanno parte del contratto e discordanze_END}&Art. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione: a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi; b) il cronoprogramma; c) le polizze di garanzia; d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda; f) i seguenti elaborati di progetto: - Relazione Tecnica; - Qte; - PSC Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purch conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati; le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonch le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorit Nazionale AntiCorruzione (ANAC); le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne far oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pi aderente alle finalit per le quali il lavoro stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetter, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni. Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, da intendersi prevalente quanto prescrittto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avr valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetter, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. L'appaltatore dovr comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. #{GUID_7FE84BCF-4F77-4574-85E7-1E6266A7F1A9|LIVELLO_2|TESTO_Fallimento dell'Appaltatore_END}&Art. 2.4 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dellarticolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverr alle medesime condizioni gi proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato allesercizio provvisorio dellimpresa, potr eseguire i contratti gi stipulati dallimpresa fallita con lautorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. #{GUID_59E6AE25-BE29-4042-A222-92C384CAEF7F|LIVELLO_2|TESTO_Risoluzione del contratto_END}&Art. 2.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facolt di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si proceder in tal senso se una o pi delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dellarticolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; b) con riferimento alle modifiche di cui allarticolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilit o interoperabilit tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o lente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: - con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dellarticolo 106, comma 1, lettera e); - con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dellarticolo 106; c) l'aggiudicatario si trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui allarticolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolt di risolvere il contratto con l'esecutore, sono: a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pi misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui allarticolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pu recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonch del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dellimporto delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il direttore dei lavori o il responsabile dellesecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dellesecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pu essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altres, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dellesecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pu essere inferiore a dieci giorni, entro i quali lesecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con lesecutore, qualora linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovr provvedere al ripiegamento dei cantieri gi allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sar inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avr luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si proceder quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi dopera esistenti in cantiere, nonch, allaccertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi dopera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per leventuale riutilizzo. #{GUID_2547113F-CD31-4778-A35E-EE70D101062B|LIVELLO_2|TESTO_Garanzia provvisoria_END}&Art. 2.6 GARANZIA PROVVISORIA La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo laggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere limporto della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pu motivatamente ridurre limporto della cauzione sino all1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, facolt della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potr essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovr coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validit maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altres prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovr essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovr prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativit entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, ridotto secondo le modalit indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovr segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. #{GUID_004B6974-79D2-4C4A-B8AE-282701694A90|LIVELLO_2|TESTO_Garanzia definitiva_END}&Art. 2.7 GARANZIA DEFINITIVA Lappaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalit di cui allarticolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia indicato nella misura massima del 10 per cento dellimporto contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, laumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonch a garanzia del rimborso delle somme pagate in pi allesecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilit del maggior danno verso lappaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pu richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere allesecutore. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, ridotto secondo le modalit indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia definitiva progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonch l'operativit della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo automatico, senza necessit di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia prestata. Il pagamento della rata di saldo subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformit nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivit dei medesimi. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti allesecuzione dellappalto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilit solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. E facolt dellamministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidit nonch nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. Lesonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. #{GUID_246C55FC-DB50-432C-9483-434A93659288|LIVELLO_2|TESTO_Coperture assicurative_END}&Art. 2.8 COPERTURE ASSICURATIVE A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilit civile per danni causati a terzi nel corso dellesecuzione dei lavori il cui massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui allarticolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilit e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalit avuto riguardo alla natura dellopera. Lesecutore dei lavori altres obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilit civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dellopera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. #{GUID_B942B7F7-382D-4CEB-8B5F-C74F3D973F3C|LIVELLO_2|TESTO_Disciplina del subappalto_END}&Art. 2.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO L'affidamento in subappalto subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto il contratto con il quale lappaltatore affida a terzi lesecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivit del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. Leventuale subappalto non pu superare la quota del 40 per cento dellimporto complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purch: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessit tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui allarticolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non pu superare il 30 per cento dellimporto delle opere e non pu essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Fino al 31 dicembre 2020 non sar necessaria l'indicazione in fase di offerta della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dellinizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altres, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altres fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora loggetto del subappalto subisca variazioni e limporto dello stesso sia incrementato nonch siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pu formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altres la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante lassenza di motivi di esclusione di cui allarticolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Laffidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui allarticolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicher puntualmente lambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Laggiudicatario responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. L'affidatario tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E, altres, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonch degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonch copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarit contributiva in corso di validit relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarit contributiva sar comprensivo della verifica della congruit della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonch in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarit contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui allarticolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societ o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pu essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della met. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonch dellarticolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, lappaltatore obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalit del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Lappaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dellautorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivit nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorit competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sar tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con lausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonch dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) registra le contestazioni dellesecutore sulla regolarit dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti allesecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dellinosservanza, da parte dellesecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui allarticolo 105 del codice. #{GUID_85E9162F-931A-46CD-A3D6-27C4B43A02C5|LIVELLO_2|TESTO_Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione_END}&Art. 2.10 CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE La consegna dei lavori all'esecutore verr effettuata per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto, salvo casi che richiedono linizio lavori sotto riserva di legge, Il Direttore dei Lavori comunicher con un congruo preavviso allesecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonch delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora lesecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolt di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Allesito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e lesecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, lesecutore pu chiedere di recedere dal contratto. Ove listanza di recesso dellesecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalit di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, lesecutore avr diritto al rimborso delle spese sostenute per lesecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Lesecuzione durgenza ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ligiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilit dell'area sulla quale dovr svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potr disporre la consegna anche in pi tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sar quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilit delle aree e degli immobili, l'appaltatore tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Nei casi di consegna durgenza, il verbale indicher le lavorazioni che lesecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. La consegna parziale dei lavori disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilit di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione. Lesecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisir dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, lattestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorit militare dellavvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporter la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e lavvio delle operazioni di bonifica ai sensi dellarticolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. L'esecutore tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonch copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovr avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'esecutore dovr comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. L'esecutore tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. L'esecutore dovr dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dellOEPV (Offerta Economicamente Pi Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sar determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dellofferta di ribasso presentata dallesecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. L'esecutore dovr comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. #{GUID_216F812E-3F6E-4B8C-B6C2-246F20AE09B7|LIVELLO_2|TESTO_Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni_END}&Art. 2.11 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenter alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonch lammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicher all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporr una nuova proposta oppure adeguer quella gi presentata secondo le direttive che avr ricevuto dalla Direzione dei lavori. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dar per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. La proposta approvata sar impegnativa per l'appaltatore che dovr rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilit dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessit ed attendibilit per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pu disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonch dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinch alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione pu essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessit o di pubblico interesse, tra cui linterruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sar dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinch questultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altres, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dallesecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui lesecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, lesecutore pu diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perch provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, condizione necessaria per poter iscrivere riserva allatto della ripresa dei lavori, qualora lesecutore intenda far valere lillegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore pu chiedere la risoluzione del contratto senza indennit; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo dovuto allesecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilit. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento d avviso all'ANAC. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pu richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilit della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto n ad alcuna indennit qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessit o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualit di costruzione e di installazione. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalit, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivit di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformit. #{GUID_4DC8BC04-8A6E-4250-BD34-8BA08DB92232|LIVELLO_2|TESTO_Rapporti con la Direzione lavori_END}&Art. 2.12 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali questultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarit dei lavori, fissa lordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dellesecuzione dellintervento. Nellambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza lemanazione di ordini di servizio allesecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dellappalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e lesecutore dovr restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. Lesecutore tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolt di iscrivere le proprie riserve. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che pu disporre autonomamente, esegue, altres, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano dazione nazionale per la sostenibilit ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale dappalto. Il direttore dei lavori pu rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo lintroduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dellUnione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per lesecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove lesecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pu provvedervi direttamente a spese dellesecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita dufficio. Laccettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo laccettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dellesecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Il direttore dei lavori o lorgano di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale dappalto finalizzate a stabilire lidoneit dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dellesecutore. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti allapprovazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altres il rispetto delle norme in tema di sostenibilit ambientale, tra cui le modalit poste in atto dallesecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sullanalisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano dazione nazionale per la sostenibilit ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivit di controllo: a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori gi eseguiti, linventario di materiali, macchine e mezzi dopera e la relativa presa in consegna; b) fornisce indicazioni al RUP per lirrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonch per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dellarticolo 108, comma 4, del Codice; c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico; d) determina in contraddittorio con lesecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto; e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla propriet nel corso dellesecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose; f) redige processo verbale alla presenza dellesecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le cause dei danni, precisando leventuale causa di forza maggiore; 3) leventuale negligenza, indicandone il responsabile; 4) losservanza o meno delle regole dellarte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 5) leventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata allesecuzione dellopera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivit dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza laccertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Tali documenti contabili sono costituiti da: - giornale dei lavori - libretto delle misure - registro di contabilit - sommario del registro di contabilit - stato di avanzamento dei lavori (SAL) - conto finale dei lavori. Secondo il principio di costante progressione della contabilit, le predette attivit di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con lesecuzione affinch la Direzione lavori possa sempre: a) rilasciare gli stati davanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dellemissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilit computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure pu essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con lesecutore. Nei casi in cui consentita lutilizzazione di programmi per la contabilit computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure pu essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. Il direttore dei lavori pu disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dellimporto contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. #{GUID_EC3AA6E2-75D6-4B0C-8EDF-7E3C632C08EF|LIVELLO_2|TESTO_Ispettori di cantiere_END}&Art. 2.13 ISPETTORI DI CANTIERE Ai sensi dellart. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessit dellintervento, il Direttore dei Lavori pu essere coadiuvato da uno o pi direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalit in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avr la costituzione di un ufficio di direzione dei lavori ai sensi dellart. 101, comma 3, del Codice. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformit delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore sar ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivit in un turno di lavoro. La stazione appaltante sar tenuta a nominare pi ispettori di cantiere affinch essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonch durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Gli ispettori risponderanno della loro attivit direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualit del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualit o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; c) il controllo sulla attivit dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l'assistenza alle prove di laboratorio; f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. Il Direttore dei Lavori e i componenti dellufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dallattivit esercitata ai sensi dellart. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui allart. 1375 codice civile. Il Direttore dei Lavori potr delegare le attivit di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che laccettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza. Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con lausilio degli ispettori di cantiere, svolger le seguenti funzioni: a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonch dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante; b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) accertamento delle contestazioni dellimpresa affidataria sulla regolarit dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti allimpresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dallart. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza; e) segnalazione al Rup dellinosservanza, da parte dellimpresa affidataria, delle disposizioni di cui allart. 105 del Codice. #{GUID_F527744B-6758-44CA-AF0E-88524463B13C|LIVELLO_2|TESTO_Penali_END}&Art. 2.14 PENALI Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entit delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sar applicata una penale giornaliera di Euro 1,0 per mille (diconsi Euro uno/00 ogni mille) dell'importo netto contrattuale corrispondente a Euro 0,00. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in pi parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o pi d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. #{GUID_3E586298-D7D3-46F3-B683-53DCC836D0D1|LIVELLO_2|TESTO_Sicurezza dei lavori_END}&Art. 2.15 SICUREZZA DEI LAVORI Lappaltatore tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dellarticolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Lobbligo esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, dovr presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovr redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dellappaltatore, prima dellinizio dei lavori per i quali esso redatto. Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sar tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Nei casi in cui prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il piano di sicurezza dovr essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui prevista la presenza di pi imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pi imprese. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si proceder alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori: a) verifica l'idoneit tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalit di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entit presunta inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarit contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonch una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entit presunta inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarit contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovr dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cio: - il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta; - il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81); - che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione; - il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 1.070,07 Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: - verificher, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; - verificher l'idoneit dei Piani Operativi di Sicurezza; - adeguer il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; - organizzer, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attivit per la prevenzione e la protezione dai rischi; - sovrintender all'attivit informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; - controller la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuer le azioni correttive pi efficaci; - segnaler al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; - proporr la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potr sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonch ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore dovr portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dellarticolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, lappaltatore solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dellappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. #{GUID_A7943216-00CE-46A8-BB96-1BD076F619F9|LIVELLO_2|TESTO_Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilit dei flussi finanziari_END}&Art. 2.16 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILIT DEI FLUSSI FINANZIARI L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilit dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullit del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi allintervento per pagamenti a favore dellappaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione allintervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dallordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilit. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati allintervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilit finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. #{GUID_262D6122-6B2D-425C-BE19-6D5BD3551478|LIVELLO_2|TESTO_Anticipazione e pagamenti in acconto_END}&Art. 2.17 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verr calcolato limporto dellanticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere allappaltatore entro quindici giorni dalleffettivo inizio della prestazione. Lerogazione dellanticipazione subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce lassicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilit previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivit. La garanzia pu essere, altres, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nellalbo degli intermediari finanziari di cui allarticolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Lanticipazione sar gradualmente recuperata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dellanticipazione; in ogni caso allultimazione della prestazione limporto dellanticipazione dovr essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avr diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 35.000,00. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sar rilasciato nei termini e modalit indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovr precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gi corrisposti e di conseguenza, lammontare dellacconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non pu superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarit contributiva dellimpresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per lemissione del mandato di pagamento contestualmente alladozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalladozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarit contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verr rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarit contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nellesecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento limporto corrispondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformit, previo rilascio del documento unico di regolarit contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso laffidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso dopera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allaffidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. #{GUID_40D8BFF5-0ADC-4494-81AD-67E29320FBDA|LIVELLO_2|TESTO_Conto finale - Avviso ai creditori_END}&Art. 2.18 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI Si stabilisce che il conto finale verr compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dellultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali lesecuzione del lavoro stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale dei lavori dovr essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potr iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovr confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gi formulate nel registro di contabilit, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dar avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sar stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetter al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviter l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetter al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. #{GUID_A3ACFC90-4AE0-42C4-B88F-99352307B581|LIVELLO_2|TESTO_Collaudo - Certificato di regolare esecuzione_END}&Art. 2.19 ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dellesecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuer i necessari accertamenti in contraddittorio con lesecutore, elaborer tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invier al RUP, il quale ne rilascer copia conforme allesecutore. Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potr prevedere lassegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entit, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sulluso e sulla funzionalit dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta linefficacia del certificato di ultimazione e la necessit di redazione di nuovo certificato che accerti lavvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. In sede di collaudo il direttore dei lavori: a) fornir allorgano di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetter allo stesso la documentazione relativa allesecuzione dei lavori; b) assister i collaudatori nellespletamento delle operazioni di collaudo; c) esaminer e approver il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire lincarico di collaudo dellopera, si dar luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui allarticolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sar tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purch ci non sia gravemente iniquo per limpresa affidataria. Il certificato sar quindi confermato dal responsabile del procedimento. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituir riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista allarticolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilit civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori obbligato a stipulare, per i lavori di cui allarticolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potr essere tenuta una contabilit semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potr essere sostituito con lapposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Allesito positivo del collaudo o della verifica di conformit, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dellemissione della fattura da parte dellappaltatore; il relativo pagamento effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformit, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purch ci sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi dellarticolo 1666, secondo comma, del codice civile. #{GUID_8F55B906-EFD8-4675-84CF-0C71970C0B3E|LIVELLO_2|TESTO_Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilit dell'Appaltatore_END}&Art. 2.20 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonch quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati: la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovr essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovr fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere; i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entit dell'opera, con tutti i pi moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonch la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonch di tutti i beni di propriet della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovr servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata; la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti; la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere; il mantenimento, fino al collaudo, della continuit degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire; la fornitura di acqua potabile per il cantiere; l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto; la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.; le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori; l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti; il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonch il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi; la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante; l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori; il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pi d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonch alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonch per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza; il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perci diritto a speciali compensi. Egli potr, per, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso; la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari; la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacit o grave negligenza. L'appaltatore comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo HYPERLINK "../../comune 2019/28 Efficientamento 90.000/HYPER_PUNTO_IND|364|""Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformit a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. #{GUID_42EE600D-D142-4D79-B0CB-548A315E18F1|LIVELLO_2|TESTO_Cartelli all'esterno del cantiere_END}&Art. 2.21 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altres, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonch tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. #{GUID_31E164DA-FB84-4123-A681-27ADE97752FE|LIVELLO_2|TESTO_Gestione delle contestazioni e riserve - Accordo bonario - Arbitrato_END}&Art. 2.22 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE ACCORDO BONARIO ARBITRATO Accordo bonario Qualora in seguito alliscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si attiver il procedimento dellaccordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dellavvio del procedimento stesso. Il procedimento dell'accordo bonario pu essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gi esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Prima dellapprovazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia limporto delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiver laccordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuter l'ammissibilit e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Fino al 31 dicembre 2020 potranno essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dellarticolo 26 del d.lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori dar immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel pi breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, provveder direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalit previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Se la proposta accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, laccordo bonario concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. Laccordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dellaccordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, pu instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. Arbitrato Se non si procede allaccordo bonario e lappaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dellarticolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto dallautorizzazione disposta dalla Stazione appaltante con deliberazione del $MANUAL$. Larbitrato nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. Lappaltatore pu ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sar inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso vietato il compromesso. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designer l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sar designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti allalbo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullit del lodo. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolger secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. Collegio consultivo tecnico Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Il collegio consultivo tecnico formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo pu procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Pu altres convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volont delle parti stesse. Il collegio consultivo tecnico sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti. #{GUID_76105BF7-787E-4155-9686-1CFA6C858101|LIVELLO_2|TESTO_Disposizioni generali relative ai prezzi_END}&Art. 2.23 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto. Essi compensano: a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonch per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; c) circa i noli, ogni spesa per dare a pi d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennit di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovr sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonch il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonch le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. $MANUAL$ Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per leccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla met. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provveder alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati: a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti; b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano dopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dellofferta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e lesecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilit dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup. Se lesecutore non accetter i nuovi prezzi cos determinati e approvati, la stazione appaltante pu ingiungere lesecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilit; ove limpresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati. #{GUID_AD9E2284-4C1D-46FF-A1D6-B69AB6D00467|LIVELLO_2|TESTO_Osservanza Regolamento UE materiali_END}&Art. 2.24 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il Regolamento dei prodotti da costruzione. L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dellesecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare lobbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi. Particolare attenzione si dovr prestare alle certificazioni del fabbricante allorigine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovr attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie. #{GUID_DA78B63E-2D6F-41F2-8786-893025A71836|LIVELLO_1|TESTO_Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori_END}&CAPITOLO 3 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI #{GUID_74F4EECB-38C7-4837-A555-258E90FF5C65|LIVELLO_2|TESTO_Norme generali_END}&Art. 3.1 NORME GENERALI Generalit La quantit dei lavori e delle provviste sar determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terr conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilit di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura La contabilizzazione dei lavori a misura sar realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che lappaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantit realmente poste in opera. La contabilizzazione delle opere sar effettuata applicando alle quantit eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dellOEPV (Offerta Economicamente Pi Vantaggiosa) si terr conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dallofferta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dallofferta stessa. La contabilizzazione dei lavori a corpo sar effettuata applicando allimporto delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andr contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Lavori in economia Nelleventualit siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilit secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. Contabilizzazione delle varianti Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pi ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara. Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: #{GUID_D3F870D2-DD37-49CB-8426-938556EB9BA6|LIVELLO_3|TESTO_Lavori in economia_END}&3.1.1) Lavori in economia La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia. Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta. Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L'importo di tali prestazioni e provviste non potr superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti dallart. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. #{GUID_7DED7EF5-6BFF-4227-A3A8-E2A8D9EAC70A|LIVELLO_3|TESTO_Trasporti_END}&3.1.2) Trasporti I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sar compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. #{GUID_571B4D76-44BE-41E6-B0CD-6286B3317BB3|LIVELLO_3|TESTO_Noleggi_END}&3.1.3) Noleggi Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pi d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cio anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito. Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verr corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo. #{GUID_5898F6F2-3EA2-4B78-9E1F-BFEFCC50A2BB|LIVELLO_2|TESTO_Materiali a pi d'opera_END}&Art. 3.2 MATERIALI A PIE' D'OPERA Per determinati m a n u f a t t i i l c u i v a l o r e s u p e r i o r e a l l a s p e s a p e r l a m e s s a i n o p e r a , i l p r e z z o a p i d o p e r a e d i l s u o a c c r e d i t a m e n t o i n c o n t a b i l i t p r i m a d e l l a m e s s a i n o p e r a s t a b i l i t o i n m i s u r a n o n s u p e r i o r e a l l a m e t d e l p r e z z o s t e s s o d a v a l u t a r s i a p r e z z o d i c o n t ratto o, in difetto, al prezzo di progetto. I prezzi per i materiali a pi d'opera si determineranno nei seguenti casi: a) alle provviste dei materiali a pi d'opera che l'Appaltatore tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante; b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto; c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto; d) alla valutazione delle provviste a pi d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero pi trovare impiego nei lavori. In detti prezzi dei materiali compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pi d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore. #{GUID_461A44B1-213C-45E1-91A8-203FEF3850A3|LIVELLO_1|TESTO_Qualit e Caratteristiche dei Materiali_END}&CAPITOLO 4 QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI #{GUID_74554C71-DBE4-4076-8940-29435EBEEAB5|LIVELLO_2|TESTO_Norme Generali_END}& Art. 4.1 NORME GENERALI Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati nei lavori oggetto dell'appalto devono possedere caratteristiche adeguate al loro impiego, essere idonei al luogo di installazione e fornire le pi ampie garanzie di durata e funzionalit. Inoltre, i materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegher dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualit esistenti in commercio, nonch di larga diffusione. Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne limpiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che lAppaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sar computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non pi reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovr effettuare unaccurata ricerca al fine di reperirne i pi simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinch essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potr effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego gi avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovr provvedere, a proprie spese e nel pi breve tempo possibile, allallontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori. L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilit che gli competono per il buon esito dell'intervento. I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti. In particolare quello elettrico dovr essere conforme al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nonch essere certificato e marcato secondo quanto stabilito nelle norme CEI di riferimento. Tutti i materiali per i quali prevista lomologazione, o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., VV.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione. Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalit del loro montaggio dovranno essere tali da: a) garantire l'assoluta compatibilit con la funzione cui sono preposti; b) armonizzarsi a quanto gi esistente nellambiente oggetto di intervento. Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI. La Stazione Appaltante si riserva la facolt di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera. #{GUID_828609B6-A58C-4EF7-8F62-A280579CB3D9|LIVELLO_1|TESTO_Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Pubblica illuminazione_END}&CAPITOLO 5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Pubblica illuminazione #{GUID_A32381DB-5763-493E-AF0A-B75557C0D0D8|LIVELLO_2|TESTO_Premessa_END}& Art. 5.1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilit energetica e ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM. Criteri ambientali minimi per lacquisizione di sorgenti luminose e apparecchi per illuminazione pubblica - Decreto 27 settembre 2017 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017) Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla pi efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici. Per ogni criterio ambientale sono indicate le verifiche, ossia la documentazione che lofferente o il fornitore tenuto a presentare per comprovare la conformit del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformit che la stazione appaltante pu accettare al posto delle prove dirette. Fermo restando che un impianto di illuminazione deve garantire agli utenti i necessari livelli di sicurezza e confort luminoso (qualit della visione e sicurezza), la stazione appaltante deve tener conto dell'esigenza di: contenere i consumi energetici; ridurre l'inquinamento luminoso e la luce molesta; aumentare la vita media dei componenti e quindi ridurre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; affidare il progetto, l'installazione e la gestione dei componenti e degli impianti a personale qualificato; rendere pi efficace la gestione utilizzando ogniqualvolta possibile un sistema automatico di telegestione e telecontrollo. I criteri ambientali definiti in questo documento rappresentano il livello minimo delle prestazioni ambientali da raggiungere. #{GUID_D33176BE-E66C-4494-9F8E-698056BAD074|LIVELLO_2|TESTO_Sorgenti luminose per P I - Criteri di base_END}&SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Specifiche tecniche - Criteri di base Efficienza luminosa per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica RA <=60. Le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con un indice di resa cromatica Ra <=60 devono avere le seguenti caratteristiche: Potenza nominale della lampada P [W]Efficienza luminosa lampade chiare [lm/W]Efficienza luminosa lampade opali [lm/W]P<=45>=60>=6045
=80>=7055
=90>=8075
=100>=95105
=110>=105155
=125>=115P>255>=135>=130 Le lampade al sodio ad alta pressione con un indice di resa cromatica Ra > 60 devono avere le caratteristiche indicate per le lampade agli alogenuri metallici. Verifica: lofferente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi a quanto indicato nellallegato G della norma EN 60662, e/o le astrazioni statistiche impiegate. I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformit (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Lofferente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilit che attesta che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica RA <= 60 Per ottimizzare i costi di manutenzione, le lampade al sodio ad alta pressione debbono avere le seguenti caratteristiche: Tipologia lampadaFattore di sopravvivenzaFattore di mantenimento del flusso luminosoRa <=60 e P <=75 W>= 0,90 per 12000 h di funzionamento>= 0,80 per 12000 h di funzionamentoRa >60 e P <=75 W>= 0,75 per 12000 h di funzionamento>= 0,75 per 12000 h di funzionamentoRa <=60 e P >75 W>= 0,90 per 16000 h di funzionamento>= 0,85 per 16000 h di funzionamentoRa >60 e P >75 W>= 0,65 per 16000 h di funzionamento>= 0,70 per 16000 h di funzionamento (in cui P la potenza nominale della lampada) Verifica: lofferente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi a quanto indicato negli allegati G ed H della norma EN 60662, e/o le astrazioni statistiche impiegate. I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformit (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Lofferente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilit attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. Efficienza luminosa per lampade ad alogenuri metallici e per lampade al sodio alta pressione con RA > 60 Le lampade ad alogenuri metallici (chiare o opali) e le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con indice di resa cromatica Ra>60 devono avere le seguenti caratteristiche: Potenza nominale della lampada P [W]Efficienza luminosa lampade chiare [lm/W]Efficienza luminosa lampade opali [lm/W]P<=55>=60>=6055
=75>=7075
=80>=75105
=80>=75155
=80>=75P>255>=85>=75 Verifica: lofferente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi a quanto indicato nellallegato B della norma EN 61167 per le lampade ad alogenuri metallici e nellallegato G della norma EN 60662 per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate. I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformit (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Lofferente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilit attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade agli alogenuri metallici e lampade al sodio ad alta pressione con RA > 60 Per ottimizzare i costi di manutenzione, le lampade agli alogenuri metallici debbono avere le seguenti caratteristiche: Tipologia lampadaFattore di sopravvivenzaFattore di mantenimento del flusso luminosoP <=150>= 0,80 per 12000 h di funzionamento>= 0,55 per 12000 h di funzionamentoP > 150>= 0,75 per 12000 h di funzionamento>= 0,60 per 12000 h di funzionamento Verifica: lofferente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi a quanto indicato negli allegati B e C della norma EN 61167 per le lampade ad alogenuri metallici e negli allegati G ed H della norma EN 60662 per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate. I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformit (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Lofferente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilit attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. Rendimento degli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensit Gli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensit (lampade al sodio ad alta pressione e lampade agli alogenuri metallici) devono avere i seguenti requisiti: Potenza nominale della lampada P [W]Rendimento dell'alimentatore [%]P<=30>=8030
=8275
=87105
=89P > 405>=92 Verifica: lofferente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica degli alimentatori, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi a quanto indicato nella norma EN 62442-2 e/o le astrazioni statistiche impiegate. I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformit (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Lofferente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilit attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED I moduli LED devono raggiungere, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la potenza assorbita dal solo modulo LED) le seguenti caratteristiche: Efficienza luminosa del modulo LED completo di sistema ottico (il sistema ottico parte integrante del modulo LED) [lm/W]Efficienza luminosa del modulo LED senza sistema ottico (il sistema ottico non fa parte del modulo LED) [lm/W]>=95>=110 Inoltre, per evitare effetti cromatici in d e s i d e r a t i , n e l c a s o d i m o d u l i a l u c e b i a n c a ( R a > 6 0 ) , i d i o d i u t i l i z z a t i a l l i n t e r n o d e l l o s t e s s o m o d u l o L E D d e v o n o r i s p e t t a r e u n a o e n t r a m b e l e s e g u e n t i s p e c i f i c h e : u n a v a r i a z i o n e m a s s i m a d i c r o m a t i c i t p a r i a Du v <